Art. 1.

      1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea o della lingua internazionale esperanto».
      2. L'insegnamento della lingua internazionale esperanto è istituito altresì nelle scuole e negli istituti appartenenti al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, ovvero del secondo ciclo, il cui piano di studi prevede l'insegnamento di almeno due lingue straniere.
      3. L'insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito secondo gli obiettivi nazionali generali e specifici di apprendimento e gli orari stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le modalità previste per la seconda lingua straniera.